Sono pervenute molte richieste in merito alla ricetta elettronica veterinaria e al pagamento o meno di tale atto medico.
Premesso che la nuova formulazione elettronica della REV non modifica la normativa del farmaco né quella della prescrizione, la FNOVI ribadisce che il compenso economico delle prestazioni professionali è sempre determinato dal professionista con il cliente e deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alle competenze e all’impegno richiesti e ai mezzi impiegati, garantendo la qualità e la sicurezza della prestazione.
L’onorario deve essere conforme al decoro della professione.
La FNOVI ricorda, inoltre che, come previsto dall’art. 48 del Codice Deontologico, la prescrizione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza professionale e deve far seguito a una diagnosi circonstanziata o a un fondato sospetto diagnostico e non è scindibile da una conoscenza e valutazione del paziente.
Il medico veterinario deciderà pertanto autonomamente, in relazione ai rapporti che intrattiene con i propri clienti, come comportarsi.
martedì 7 maggio 2019