La fattura NON deve essere emessa in formato elettronico da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (in sostanza per quei contribuenti che inviano le fatture con il sistema “tessera sanitaria”, es. medici e veterinari).
Si precisa che al momento per i contribuenti in regime forfettario NON vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche se è molto probabile che nei prossimi mesi lo Stato italiano lo introdurrà anche per tali soggetti.
In previsione di tale novità, è altamente consigliabile per tali soggetti iniziare fin da ora a emettere la fattura elettronica in via facoltativa, così da adeguare tempestivamente le procedure amministrative ed essere pronti al momento in cui l’obbligo verrà introdotto.
Per emettere e inviare la fattura in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), è possibile fruire gratuitamente dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo della procedura web presente sul portale “Fatture e Corrispettivi” (sito dell’Agenzia delle Entrate) o della app “Fatturae”.
Atteso che i contribuenti forfettari non applicano l’IVA sulle proprie fatture, si ricorda che la fattura elettronica, in luogo dell’aliquota IVA, dovrà riportare il codice natura “N2.2” (Operazioni non soggette – altri casi).
Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72, le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica: pertanto se i contribuenti forfettari decidessero di emettere la fattura in formato elettronico, potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita fornito dall’Agenzia delle Entrate.