Il Ministero della Salute ha diramato oggi una nota a firma dei direttori della DGDMF e della DGSAF per fornire chiarimenti a quesiti ricevuti in merito alla gestione degli stupefacenti o di sostanze psicotrope nel settore veterinario a seguito delle note ministeriali dello scorso agosto e settembre.
Nella nota sono dettagliate le modalità di prescrizione e della attività di competenza dei medici veterinari e dei farmacisti.
Dal 27 settembre u.s., è obbligatorio l’utilizzo della ricetta elettronica veterinaria (REV) per la prescrizione veterinaria di medicinali stupefacenti, con l’esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella sezione A. Le richieste previste dall’articolo 42, del D.P.R. n. 309/1990, per l’acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, vengono inviate in modalità elettronica, con lo stesso sistema REV, alla farmacia o al grossista e alla ASL competente per territorio, che accedono alle stesse inserendo numero della richiesta e PIN.
Anche per la scorta dei medicinali veterinari a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E, è necessario l’utilizzo delle stesse modalità del sistema REV.
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