Si rammenta  che con l’approvazione della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018

i commi 525 e c. 536 sono d’interesse della categoria e citano:

525.  Le  comunicazioni  informative  da  parte   delle   strutture sanitarie private di cura e degli iscritti  agli  albi  degli  Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11  gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro  attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge  4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni  di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi  elemento  di  carattere  promozionale  o  suggestivo,  nel rispetto della libera e consapevole determinazione  del  paziente,  a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del  suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

536. In caso di violazione delle disposizioni  sulle  comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli  ordini  professionali sanitari  territoriali,  anche  su  segnalazione   delle   rispettive Federazioni,  procedono  in  via  disciplinare  nei   confronti   dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali  violazioni all’Autorità  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni   ai   fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario  iscritto  all’albo  dell’Ordine  territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa  entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente legge.

lunedì 4 marzo 2019