Disposizioni in materia di professioni sanitarie

Disposizioni urgenti in materia sanitarie


Legge 5 febbraio 1992, n. 175:

(Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 50 del 29 febbraio 1992).
Con le integrazioni apportate dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e dalla Legge 14 ottobre 1999, n. 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitarie”.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonchè mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione. (*)

2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco;
c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

3. L’uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. é vietato l’uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all’estero, se non riconosciuti dallo Stato.

4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l’ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.

Art. 2.
1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall’articolo 1, è necessaria l’autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l’attività a cui si riferisce l’annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all’albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall’ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l’annuncio stesso.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l’ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario. L’ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l’ordine o collegio professionale deve verificare l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 1, nonchè la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell’inserzione o delle insegne di cui all’articolo 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonchè, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.

3 bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità. (*)

Art. 3.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

(*) Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.

Art. 4.
1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonchè con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria (*), attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitari e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione (*), con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purchè accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.

2. é in ogni caso obbligatoria l’indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.

3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonchè al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 1.

Art. 5.
1. La pubblicità di cui all’articolo 4 è autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonchè la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell’insegna o dell’inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 2.

2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell’autorizzazione regionale.

3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell’autorizzazione regionale.

4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all’articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l’autorizzazione regionale, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. (*)

5. Qualora l’annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l’indicazione del direttore sanitario, l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.

5 bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalle regioni per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici. (*)

5 ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originale della pubblicità. (*)

Art. 6.
1. é necessaria l’autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l’esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

2. L’autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.

3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell’articolo 1 e nell’articolo 3, in quanto compatibili.

Art. 7.
1. Il Ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta, degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

2. A tal fine, il Ministro della sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.

3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d’interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.

4. Per l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall’articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 8.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

2. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

Art. 9.
1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.

2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

Art. 9 bis.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 1 nonchè le strutture sanitarie di cui all’articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5% del reddito dichiarato per l’anno precedente. (*)

Art. 10.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni di cui al comma 1 dell’articolo 1, le strutture di cui all’articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all’articolo 6 devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

Cossiga
Andreotti
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Martelli

öööööööööööööööööööö

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’art. 1:
ö Il testo dell’art. 43 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:
“Art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie). – La legge regionale disciplina l’autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all’art. 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all’art. 26 e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 5.
Gli istituti, enti ed ospedali di cui all’art. 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria, presidi dell’unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l’altro forme e modalità per assicurare l’integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.

Sino all’emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonchè gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale”.

Nota all’art. 7: ö Il testo dell’art. 8 della legge n. 47/1948 (Disposizioni sulla stampa), così come sostituito dell’art. 42 della legge n. 416/1981, è il seguente:
“Art. 8 (Risposte e rettifiche) – Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza purchè contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto sia stato disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell’art. 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata”.

(*) Le dizioni in neretto si riferiscono alle integrazioni apportate dalla L. 42/99 e dalla L. 362/99.

(*) Le dizioni in neretto si riferiscono alle integrazioni apportate dalla L. 42/99 e dalla L. 362/99.

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE DELLE TARGHE, INSEGNE E INSERZIONI PER LA PUBBLICITA’ SANITARIA

DECRETO 16 settembre 1994, n. 657
(Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 1994)


IL MINISTRO DELLA SANITA’

Vista le legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie;
Visto l’art. 2, comma 3, della predetta legge che dispone che il Ministero della Sanità, con apposito regolamento, disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità concernente l’esecizio delle professioni e arti sanitarie e per la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori soggetti alle autorizzazioni di legge:
Considerato che le autorizzazioni alla pubblicità per le case di cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti;
Considerato che per alcune categorie non risultano costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali;
Ritenuta l’esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi, sentano l’ordine o il collegio della provincia in cui è ubicata la struttura sanitaria;
Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le professioni e arti ausiliarie;
Sentito il Consiglio superiore di Sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 28 aprile 1994 e del 27 luglio 1994;
Vista la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell’art. 17 comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.
2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.
Targhe

1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell’art. 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere “a stampatello” e di grandezza non superiore a cm 8;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal sindaco;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell’art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere “a stampatello” e di grandezza non superiore a cm 12;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione (o da altro Ente autorizzato dalla Regione);
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonchè i segni distintivi dell’impresa ai sensi della normativa vigente.
3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonchè i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.
4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività; quando l’edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

Art. 3.
Insegne

1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell’art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 x cm 200);
b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione (o da altro Ente autorizzato dalla Regione);
d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l’edificio, e, quando l’edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell’associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

Art. 4.
Inserzioni

1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10);
b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;
c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell’inserzione medesima;
d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso;
e) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l’indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l’evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell’attività oltre che di informazione.
3. Le inserzioni attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione (*), debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), con l’esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonchè di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell’associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell’autorizzazione regionale (o dall’Ente autorizzato dalla Regione).

Art. 5.
Cartelli segnaletici

1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell’art. 1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l’indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

Art. 6.
Autorizzazioni

1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell’art. 1, è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.

Art. 7.
Norma transitoria

1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L’adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 settembre 1994
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla corte dei conti il 22 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 316

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NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n; 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Il testo dell’art. 2, comma 3, della legge n. 175/1992 è il seguente: “3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l’ordine o collegio professionale deve verificare l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1, nonchè la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell’inserzione o delle insegne di cui all’art. 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonchè, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta”.
– Il comma 3 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

(*) Così come modificato dalla L. 42/99 e dalla L. 362/99.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI F.N.O.V.I.

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ SANITARIA

DELIBERATO DAL C.C. NELLA SEDUTA DEL 04/05/1995

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE NELLA SEDUTA STRAORDINARIA DEL 7/05/1995

EMENDATO A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE
DELLA L. 26/2/99, N. 42 (G.U. S.G. N. 50 DEL 2/3/99) E DELLA L. 14/10/99, N. 362 (G.U. S.G. N. 247 DEL 20/10/99).

MODIFICATO SU PROPOSTADEL COMITATO CENTRALE DAL CONSIGLIO NAZIONALE NELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 5/04/2003

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Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.L. 13 settembre 1946, n. 233;
Visto il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la L. 8 novembre 1984, n. 750;
Visto il D.L. 22 giugno 1991, n. 230;
Vista la L. 5 febbraio 1992, n. 175;
Visto il D.M. 16 settembre 1994, n. 657;
Vista la L. 26 febbraio 1999, n. 42;
Vista la L. 14 ottobre 1999, n. 362;
Visto il Codice Deontologico degli Ordini dei Medici Veterinari, approvato dal Comitato Centrale della F.N.O.V.I. il 20 marzo 1993 e dal Consiglio Nazionale il 3 aprile 1993;
Si promulga il seguente regolamento concernente la Pubblicità Sanitaria per gli esercenti la professione di Medico Veterinario.

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per :

A) PUBBLICITÀ SANITARIA:
Qualsiasi messaggio diretto al pubblico teso a far conoscere l’attività professionale veterinaria esercitata in forma domiciliare, presso studi e strutture sanitarie private.

B) VETERINARIO:
Laureato in Medicina veterinaria, iscritto all’Albo provinciale dei veterinari.

C) STUDIO VETERINARIO:
Ambiente personale e privato, in cui il Veterinario esercita la professione.

D) STUDIO VETERINARIO ASSOCIATO:
Ambiente personale e privato, ove operano più sanitari in forma associata, in cui però è fatto salvo il principio del riconoscimento della personalità delle prestazioni e delle responsabilità del singolo professionista.

E) AMBULATORIO VETERINARIO:
Struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma, in cui uno o più veterinari esercitano la professione.

F) CLINICA VETERINARIA PRIVATA – CASA DI CURA VETERINARIA – OSPEDALE VETERINARIO:
Struttura veterinaria con organizzazione complessa, dotata di ambienti di ricovero, dove vengono assicurati assistenza e servizi di diagnosi e cura con presenza continua nelle 24 ore, di almeno un veterinario.

G) LABORATORIO VETERINARIO D’ANALISI:
Struttura veterinaria dove si effettuano, per conto terzi, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, immunologico, microbiologico e chimico-clinico, con rilascio dei relativi referti. Il responsabile è un veterinario.

H) DIRETTORE RESPONSABILE:
Veterinario che organizza e dirige una delle strutture di cui alle lett. E,F,G; sovrintende altresì all’uso delle apparecchiature ed alla protezione del personale ivi operante. Lo stesso Veterinario può assumere l’incarico di responsabile di una o più delle strutture citate.

I) TITOLO DI STUDIO:
Titolo di Dottore in Medicina Veterinaria, conseguito presso Università italiana o straniera riconosciuto dallo Stato italiano.

L) TITOLI ACCADEMICI:
Titolo di Professore, di Dottorato di ricerca o di Ricercatore universitario, attestato da Facoltà di Medicina Veterinaria di Università italiana o straniera, riconosciuto dallo Stato italiano.
I titoli accademici possono essere utilizzati, ai fini della pubblicità sanitaria, solo se consentita l’attività libero professionale.

M) TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE:
Titolo di specialista conseguito presso Università italiane o straniere, quando riconosciuto dallo Stato italiano.

N) ONORIFICENZE:
Onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano.

O) TARGHE:
1 – STUDI: Le targhe per gli studi veterinari, prive di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante, debbono essere costituite da materiale compatto non deteriorabile, della dimensione massima di 3.000 centimetri quadrati ciascuna (di norma cm. 50 x cm. 60), salvo il rispetto di disposizioni particolari previste da leggi o regolamenti. I caratteri debbono essere “a stampatello” e non superare la grandezza di cm. 8.
Le targhe possono contenere solo le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito, orario delle visite o di apertura;
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano.
Le targhe non possono contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo ad eccezione di quello rappresentativo della professione, individuato nel Caduceo su croce azzurra.
È fatto obbligo, comunque, riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
Possono essere apposte tante targhe quanti sono gli ingressi utilizzati dallo studio.
Le targhe vanno apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività; quando l’edificio insiste in un complesso recintato le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione;

2 – STUDI ASSOCIATI: Ogni veterinario che operi in studi associati, può installare una propria targa, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al n.1;

3 – AMBULATORI VETERINARI – CLINICHE VETERINARIE PRIVATE – CASE DI CURA VETERINARIE – OSPEDALI VETERINARI – LABORATORI VETERINARI D’ANALISI: Le targhe per ambulatori, cliniche, ospedali e laboratori, prive di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante, debbono essere costituite da materiale compatto non deteriorabile, della dimensione massima di 6.000 centimetri quadrati ciascuna (di norma cm. 60 x cm. 100), salvo il rispetto di disposizioni particolari previste da leggi o regolamenti. I caratteri debbono essere “a stampatello” e non superare la grandezza di centimetri 12.
Le targhe possono contenere le seguenti indicazioni: indirizzo, numero telefonico, orario delle visite o di apertura.
Il testo riguardante le eventuali attività specialistiche, nonché i nomi ed i titoli professionali dei titolari di ciascuna branca specialistica, deve essere composto con caratteri “a stampatello” di grandezza non superiore a centimetri 8, salvo che per il direttore sanitario la cui grandezza non potrà comunque superare i centimetri 12.
Le targhe non possono contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione, individuato nel Caduceo su croce azzurra.
Sulla targa è consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura nonché i segni distintivi dell’impresa ai sensi della normativa vigente. Spetta comunque all’Ordine competente per territorio approvare, ai fini pubblicitari, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico.
È fatto obbligo, altresì, riportare il nome, cognome e titoli professionali del veterinario responsabile della direzione sanitaria della struttura, nonché il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione o dall’Ente dalla stessa preposto.
Possono essere apposte tante targhe quanti sono gli ingressi utilizzati dalla struttura.
Quando l’edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

La pubblicità concernente l’esercizio della professione, quando non è svolta in studi o strutture, deve rifarsi alle previsioni di cui al punto 1.

P) INSEGNE:
Le insegne per ambulatori, cliniche, case di cura, ospedali e laboratori, i cui eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti, nè programmati in modo da dare un messaggio variabile, debbono essere costituite da materiale non deteriorabile, della dimensione massima di 20.000 centimetri quadrati ciascuna (di norma cm. 100 x cm. 200), salvo il rispetto di particolari disposizioni previste da leggi o regolamenti.
Le insegne possono contenere le seguenti indicazioni:
a) indirizzo, numero telefonico, orario delle visite o di apertura;
b) eventuali attività specialistiche assicurate nella struttura, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome, titoli accademici e di specializzazione del o dei titolari di ciascuna branca.
È fatto obbligo, comunque, riportare il nome, cognome ed i titoli professionali del veterinario responsabile della direzione sanitaria della struttura, nonché il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione o dall’Ente dalla stessa preposto.
Le insegne non possono contenere grafici, disegni o simboli, ad eccezione di quello rappresentativo della professione, individuato nel Caduceo su croce azzurra o di quello che segnala, per le strutture di cui alle lett. E-F (Ambulatorio veterinario – Clinica veterinaria privata – Casa di cura veterinaria – Ospedale veterinario), un servizio di pronto soccorso, se attivato.
Sull’insegna è consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura nonché i segni distintivi dell’impresa ai sensi della normativa vigente. Spetta comunque all’Ordine competente per territorio approvare, ai fini pubblicitari, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico.
Le insegne possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera purché fisse, sopra l’edificio o su sostegno aderente all’edificio stesso.
Quando l’edificio insiste in un complesso recintato, l’insegna può essere apposta anche sulla recinzione.
L’insegna a bandiera può riportare il messaggio pubblicitario su ambo i lati.
Per ogni struttura può essere apposta una insegna sull’edificio o sulla recinzione ed una insegna a bandiera.

Q) INSERZIONI SUGLI ELENCHI TELEFONICI, GUIDE E ANNUARI:
1 – Per quanto attiene alle inserzioni destinate all'”elenco ufficiale degli abbonati al telefono” è possibile collocare una o più inserzioni. Le inserzioni medesime devono rispondere alle seguenti caratteristiche1 :
a) occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10);
b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati dalla Società concessionaria del servizio pubblico telefonico;
c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell’inserzione medesima;
d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso attivato;

1 Modifica apportata con delibera del Consiglio Nazionale nell’Assemblea del 5 aprile 2003

1/A – Per gli esercenti la professione a domicilio o in studi, il testo può contenere le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito, orario delle visite o di apertura;
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano.

Il testo deve riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

1/B – Per le strutture (ambulatorio veterinario – clinica veterinaria privata – casa di cura veterinaria – ospedale veterinario – laboratorio veterinario di analisi), il testo può contenere le seguenti indicazioni: a) indirizzo, numero telefonico, orario delle visite o di apertura;
b) eventuali attività specialistiche assicurate nella struttura, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome, titoli accademici e di specializzazione del o dei titolari di ciascuna branca.
È fatto obbligo, comunque, riportare il nome, cognome ed i titoli professionali del veterinario responsabile della direzione sanitaria della struttura, nonché il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione o dall’Ente dalla stessa preposto.

Nella inserzione è consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura nonché i segni distintivi dell’impresa, ai sensi della normativa vigente. Spetta comunque all’Ordine competente per territorio approvare, ai fini pubblicitari, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico.

2 – Per quanto riguarda le inserzioni sulle guide “Pagine Gialle”, alla voce “Veterinari”, valgono le disposizioni di cui al punto 1, 1/A e 1/B.
Nel caso in cui compaia esclusivamente quanto autonomamente pubblicato (a favore di tutti gli utenti) dalla società concessionaria, non è richiesta l’autorizzazione da parte dell’Ordine.

3 – Nelle altre guide o negli annuari contenenti inserzioni destinate all’informazione, che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale, si possono riportare soltanto cognome e nome, indirizzo e recapiti telefonici.

R) INSERZIONI SU GIORNALI E PERIODICI:
Le inserzioni sui periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie (*) e su giornali quotidiani e periodici di informazione(§), debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm. 8, in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), con l’esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso (art. 1 lett. E-F).
Il testo che può contenere le indicazioni della lettera O punto 3 deve riportare il numero e la data dell’autorizzazione della Regione o dell’Ente da essa preposto.
Sulle inserzioni è consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura nonchè i segni distintivi dell’impresa, ai sensi della normativa vigente. Spetta comunque all’Ordine competente per territorio approvare, ai fini pubblicitari, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico. Non sono consentiti inserti o allegati pubblicitari nelle riviste di cui sopra.

(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).
(§) Così come modificato dalla L. 14/10/99, n. 362 (G.U. s.g. n. 247 del 20/10/99).

S) RICETTARI – CARTE INTESTATE:
Cartacei su cui vengono impartite prescrizioni terapeutiche, rilasciati certificazioni o referti.
Debbono contenere il nome e cognome e l’indirizzo del firmatario della ricetta. Possono inoltre riportare il numero telefonico ed eventuale recapito, l’orario delle visite o di apertura, i titoli di studio, i titoli accademici, i titoli di specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco e le onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano.
È consentito ai sanitari che operano in una struttura veterinaria riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura stessa.
Quanto sopra è applicabile salvo disposizioni diverse per previsione di legge.

T) CARTELLI SEGNALETICI:
I cartelli segnaletici, non luminosi e/o illuminati, realizzati con materiale non deteriorabile, di forma rettangolare, della dimensione non superiore a 4000 centimetri quadrati ciascuno possono riportare soltanto la dizione: studio veterinario, studio veterinario associato, ambulatorio veterinario, clinica veterinaria privata, casa di cura veterinaria, ospedale veterinario, laboratorio veterinario d’analisi, l’indirizzo in cui sono ubicati e il simbolo rappresentativo della professione, la riproduzione di una freccia stilizzata direzionale se il cartello non sia stato realizzato a forma di “freccia”, salvo il rispetto di disposizioni particolari previste da leggi o regolamenti, nonché la distanza in metri. È possibile aggiungere la dizione “PRONTO SOCCORSO” se attivato.
L’uso di tale strumento di informazione, il luogo di installazione ed il numero dei predetti cartelli sono subordinati al parere favorevole dell’Ordine competente.

U) PRONTO SOCCORSO:
Attività connessa con la struttura veterinaria di cui alle lett. E-F (Ambulatorio veterinario – Clinica veterinaria privata – Casa di cura veterinaria – Ospedale veterinario), dove si assicurano prestazioni continue di urgenza nelle 24 ore con la presenza in sede di almeno un veterinario. Il simbolo è rappresentato da una croce azzurra sistemata in un riquadro della stessa pubblicità ove è riportato il termine “PRONTO SOCCORSO” con caratteri a stampatello.

V) AMBULANZA VETERINARIA:
Unità mobile destinata esclusivamente al trasporto di animali e utilizzata da o per conto delle strutture di cui alle lett. E-F (Ambulatori – Cliniche – Case di cura – Ospedali) per finalità di recupero di soggetti bisognevoli di cure urgenti.
Sulla predetta unità mobile, di colore uniforme, dovrà essere riportato solo il termine “AMBULANZA VETERINARIA” con caratteri a stampatello di colore rosso e croce azzurra.

Articolo 2
Pubblicità Sanitaria

La pubblicità sanitaria deve essere sempre e comunque contenuta nei limiti imposti dalla dignità della Professione e trovare rigorosa rispondenza tra le attività pubblicizzate e quelle in concreto assicurate.

Articolo 3
Pubblicità consentita

La pubblicità sanitaria è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, nelle seguenti forme:
1 – per i professionisti che non operano in studi o strutture sanitarie sono ammesse le seguenti forme di pubblicità:
a) targa presso l’abitazione;
b) inserzioni sull’elenco telefonico e sulla guida telefonica denominata “Pagine Gialle”, alla voce “Veterinari”;

2 – per i professionisti che operano in studi professionali sono ammesse le seguenti forme di pubblicità:
a) apposizione di targhe presso lo studio professionale;
b) inserzioni sull’elenco telefonico e sulla guida telefonica denominata “Pagine Gialle”, alla voce “Veterinari”;

3 – per gli AMBULATORI VETERINARI, le CLINICHE VETERINARIE PRIVATE, le CASE DI CURA VETERINARIE, gli OSPEDALI VETERINARI ed i LABORATORI VETERINARI D’ANALISI, sono ammesse le seguenti forme di pubblicità:
a) apposizione di targhe presso la struttura sanitaria;
b) apposizione di insegne presso la struttura sanitaria;
c) inserzioni sull’elenco telefonico e sulla guida telefonica denominata “Pagine Gialle”, alla voce “Veterinari”;
d) inserzioni su periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie (*) e su giornali quotidiani e periodici di informazione(§).

(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).
(§) Così come modificato dalla L. 14/10/99, n. 362 (G.U. s.g. n. 247 del 20/10/99).

Articolo 4
Ricettari

Il Veterinario deve inviare copia della propria ricetta prestampata e/o timbrata, debitamente firmata, all’Ordine di appartenenza e a quello relativo alla Provincia in cui abitualmente esercita, al fine di consentire la rispondenza dei dati riportati sulla ricetta stessa con quelli previsti dalle norme. L’Ordine deve richiedere la modifica dei dati riportati nel ricettario quando ritenuti non conformi 2 .

2 Modifica apportata con delibera del Consiglio Nazionale nell’Assemblea del 5 aprile 2003

Articolo 5
Autorizzazione per la Pubblicità sanitaria degli esercenti la professione veterinaria.

Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall’art.1, lett. O punti 1 e 2 e lett. Q punti 1 e 2 è necessaria l’autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo nulla-osta dell’Ordine presso il quale è iscritto il veterinario richiedente. Quando l’attività a cui si riferisce l’annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all’Albo professionale, il nulla-osta è rilasciato dall’Ordine della provincia nella quale viene diffuso l’annuncio stesso.
A tal fine, il professionista deve presentare domanda al Sindaco attraverso l’Ordine competente, corredata da dettagliata descrizione della targa o della inserzione. L’Ordine, verificata la rispondenza degli elaborati alle norme di legge ed al presente regolamento, entro trenta giorni dalla presentazione, inoltra la domanda ed il nulla-osta all’Autorità comunale, o rigetta l’istanza, dando comunicazione all’interessato, motivandone il rigetto.

Articolo 6
Autorizzazione per la Pubblicità Sanitaria delle Strutture Sanitarie Veterinarie.

1 – La pubblicità sanitaria a mezzo targhe, insegne ed inserzioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione (ambulatori, cliniche, case di cura, ospedali e laboratori), è autorizzata dalla Regione o dall’Autorità appositamente delegata dalla Regione (Comune), sentito l’Ordine professionale di competenza fino a quando non saranno, per obbligo di legge, costituite le Federazioni regionali degli Ordini. L’Ordine deve garantire circa il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici riportati nella richiesta, nonchè la rispondenza delle targhe, insegne, inserzioni alle norme di legge ed al presente regolamento.
2 – Le inserzioni periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie (*) e su giornali quotidiani e periodici di informazione(§)seguono l’iter autorizzativo del punto 1 del presente articolo e vengono concesse nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 lett. R del presente regolamento.

(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).
(§) Così come modificato dalla L. 14/10/99, n. 362 (G.U. s.g. n. 247 del 20/10/99).

Articolo 7
Servizi di pubblica utilità – Informazione

L’Ordine professionale può divulgare periodicamente note informative al pubblico su studi e strutture di cui alle lett. E-F-G (ambulatorio veterinario – clinica veterinaria privata – casa di cura veterinaria – ospedale veterinario – laboratorio veterinario di analisi), presenti ed operanti su un determinato territorio.

Articolo 8
Rettifiche – Richieste

1 – Gli Ordini professionali possono richiedere al Ministero della Sanità interventi atti a disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere veterinario controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.
2 – I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire agli Ordini, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicato, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti veterinari trasmessi dalle reti medesime, secondo la previsione della Legge 5 febbraio 1992, n. 175.

Articolo 9
Divieti

1. – Gli esercenti le professioni sanitarie e le strutture di cui alle lett. E-F (Ambulatorio veterinario – Clinica veterinaria privata – Casa di cura veterinaria – Ospedale veterinario), (e cioè gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 175, nonchè le strutture sanitarie di cui all’art. 4, della L. 5 febbraio 1992, n. 175), possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla normativa vigente e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l’anno precedente 3 (*). 2 – Ogni forma di pubblicità non contemplata nel presente regolamento non è consentita.

(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).

3 Per il primo anno di attività, in assenza di dati relativi all’anno precedente, si farà riferimento al minimo reddituale previsto dall’ENPAV.

Articolo 10
Sanzioni

Le infrazioni al presente regolamento verranno perseguite ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 e a norma degli articoli 3-5 e 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175.

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