Con una nuova Circolare FNOVI è intervenuta a proposito dell’adempimento della nomina del consulente ADR per i medici veterinari che effettuano attività legate alla produzione di rifiuti pericolosi.

Il Presidente Penocchio ha informato di aver immediatamente avviata una interazione con il titolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di richiedere l’esenzione dall’adempimento in commento delle attività veterinarie identificate con codice ATECO 75.00.00 o, in subordine, la conferma di un regime transitorio di deroga.

Riservando quindi di tornare in argomento all’esito della descritta attività presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha inoltre informato che il prossimo 15 dicembre 2022, con inizio alle ore 20:30, FNOVI ha organizzato un webinar dal titolo: “Consulente ADR: tocca anche alla veterinaria?” che sarà curato da Vincenzo Buono, Consigliere FNOVI, e Rosa Clemente, Ingegnere ambientale e Consulente ADR, le cui iscrizioni online sono aperte dal 25 novembre al 14 dicembre 2022.
Nella Circolare diramata in argomento FNOVI intanto indica che allo stato attuale, anche i medici veterinari sono ricompresi nell’ambito di applicazione di questa norma: i rifiuti provenienti dalle attività veterinarie sono – seppur in parte (si pensi ai rifiuti sanitari a rischio infettivo, a quelli sanitari non a rischio infettivo, ai medicinali citotossici e citostatici solo per citarne alcuni) – pericolosi.

Il trasporto di merci pericolose su strada è regolato dall’accordo europeo ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 12 agosto 1962. Il successivo Decreto Legislativo n. 40/2000 (poi sostituito dal D. Lgs. 35/2010), in recepimento della Direttiva Europea 96/35/CE, ha imposto la nomina della figura del ‘Consulente ADR’ (detto anche Consulente DGSA, Dangerous Goods Safety Adviser) anche ai produttori di rifiuti.

Dato l’impatto della norma, era stato definito un periodo transitorio di 4 anni per cui ora – con decorrenza dal 1° gennaio 2023 – i produttori di rifiuti dovranno nominare questa figura pena una sanzione nella misura variabile da 6000 a 36.000 euro e responsabilità per il Datore di Lavoro e per il Rappresentante dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) in caso di incidente e mancata nomina del Consulente.

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